Per conoscere le principali regole che disciplinano il Superbonus 110%, inclusi i requisiti per ottenerlo e gli interventi ammessi a questo beneficio fiscale, puoi fare riferimento a questa guida, che si propone come un utile spunto di approfondimento.

Chi ha diritto al Superbonus 110%

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Il Superbonus 110% rientra nella categoria dei benefici fiscali riservati a chi sostiene spese per l’efficientamento energetico degli edifici residenziali. Introdotto dal Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020, il Superbonus 110% prevede determinate categorie di beneficiari.

Hanno diritto a richiedere il Superbonus del 110% i proprietari o comproprietari di immobili a uso residenziale oggetto degli interventi di ristrutturazione. Oltre alle persone fisiche, possono usufruire del bonus gli IACP, ossia gli Istituti di Edilizia Popolare, le cooperative, le ONLUS e le società sportive a carattere dilettantistico.

Come funziona il Superbonus 110%

Il presupposto di base per usufruire del Superbonus 110% è quello di far eseguire un intervento classificato come trainante e che rientri nelle tipologie di lavori riguardanti la sostituzione dei climatizzatori e della relativa impiantistica, inerenti l‘isolamento termoacustico dell’edificio e/o l’installazione di impianti fotovoltaici oppure collettori solari.

L’obiettivo principale delle opere comprese nel Bonus è quello di far progredire l’efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi, quindi se quella dall’APE risulta che quella ante operam è G, a seguito dei lavori questa dovrà essere almeno E.

Le modalità per beneficiare del Superbonus 110% sono due, tra cui è possibile scegliere in base alla propria situazione e in funzione del sistema proposto dall’impresa edile che effettuerà i lavori:

  • Sconto in fattura: il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico non dovrà sostenere alcuna spesa, in quanto è previsto lo sconto, pari al 110%, sull’ammontare delle opere sull’edificio;
  • Cessione del credito: in questo caso, il beneficiario dell’incentivo cederà irrevocabilmente il credito di imposta, vantato nei confronti dello Stato e che corrisponde al 110% dell’importo indicato in fattura, a un istituto di credito o un altro intermediario abilitato. A tale proposito, è necessario verificare se l’impresa edile interpellata per i lavori sia inserita nel contesto adatto a portare avanti le procedure necessarie.

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Documenti Superbonus 110%: quali sono indispensabili

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La documentazione da produrre per usufruire del Superbonus 110% è la seguente:

  • visto di conformità redatto da un tecnico abilitato, in cui si analizza la fattibilità degli interventi e si indicano le opere necessarie a ottenere l’obiettivo specificato, ossia l’efficientamento energetico. Fondamentale risulta l’asseverazione, da parte del professionista, della classe energetica prima e dopo i lavori;
  • ricevuta di invio telematico del visto di conformità all’ENEA, l’Ente Nazionale per le nuove Tecnologie e lo sviluppo sostenibile, entro il termine di 90 giorni dalla fine delle opere di ristrutturazione.

In merito al visto di conformità, questo prevede lo studio di fattibilità urbanistica, la progettazione degli interventi da effettuare, le autorizzazioni necessarie e la previsione dell’organizzazione del cantiere.

Limiti di spesa del Superbonus 110%

Per i lavori di efficientamento energetico negli edifici residenziali e che sono ammessi alle detrazioni il limite massimo di spesa ammonta a 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare. È importante specificare che, considerando gli interventi trainanti e trainati, è possibile cumulare fra loro diverse opere di ristrutturazione, anche se si riferiscono a differenti incentivi fiscali.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione del 2020, i limiti del Superbonus comprendono anche diversi interventi agevolabili effettuati sullo stesso immobile.

La condizione è che le opere siano contabilizzate in modo distinto. Nel caso in cui l’edificio sia, ad esempio, oggetto di ristrutturazione con la posa del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli fotovoltaici, tali interventi (trainante il primo, trainati quelli a seguire) dovranno essere indicati separatamente.