A partire da gennaio 2021 entreranno in vigore nuove regole, introdotte dall’Autorità Bancaria Europea, per i titolari di conto corrente. Infatti chi ha esposto un arretrato o uno sconfinamento superiore ai 90 giorni per un importo che superi il limite di rilevanza, sarà considerato inadempiente. Le nuove regole impongono che la tempistica dell’arretrato inizi il giorno seguente a quello in cui l’importo non è stato corrisposto (anche in forma parziale). La condizione di default del cliente potrà però sopraggiungere anche se la banca dovesse considerare improbabile il recupero di quanto dovuto.

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Conto corrente: la definizione di inadempienza per Unicredit

Intanto alcuni istituti bancari hanno già aggiornato le proprie condizioni chiarendo alcuni aspetti legati alle norme. Unicredit, ad esempio, ha definito inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni il cui importo risulti al tempo stesso:

  • Per le piccole medie imprese e per i privati: superiore a 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario;
  • Per le imprese: superiore a 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario.

La segnalazione di inadempienza decadrà solo trascorsi 90 giorni dalla regolarizzazione dell’arretrato.

Anche Bnp Paribas Bnl si è già adeguata

Nella comunicazione aggiornata del Gruppo Bnp Paribas Bnl s’informa che s’intende per arretrato o sconfinamento un importo superiore a 100 euro e che rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni per cassa verso la Banca. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in precedenza, non sarà possibile utilizzare i margini disponibili sulle linee di credito non usate per compensare gli eventuali inadempimenti.

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La comunicazione di Intesa Sanpaolo

Così come il Gruppo Bnp Paribas Bnl, anche Intesa Sanpaolo ha già anticipato l’entrata in vigore delle nuove regole, già al mese di novembre. Come si legge nella nota informativa dell’istituto, “la banca sarà tenuta a classificare l’esposizione complessiva verso l’impresa come scaduta e/o sconfinante qualora l’ammontare del capitale, degli interessi e/o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto rilevi:

  • Da oltre 90 giorni consecutivi;
  • Su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a tutte le esposizioni come arretrati su finanziamenti, utilizzo oltre la linea di credito accordata o sconfinamento sul conto corrente);
  • Per una quota che rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Inoltre, la soglia dei 500 euro è ridotta a 100 euro per le imprese che, individuate come tali in base al SAE (Settore di Attività Economica) presentano un indicatore dimensionale inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.