Banca chiude conto corrente senza motivo: è questo quello che gli utenti cercano spesso in rete, o per paura che accada in futuro, o perché è successo loro di recente e stanno cercando il modo migliore di tutelarsi. Tuttavia è bene precisare che la banca, qualsiasi banca, non può chiudere un conto corrente senza motivo. Una causale c’è sempre e questa può dipendere da diversi fattori.

Quando la banca può chiudere il conto corrente: i casi

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Innanzitutto precisiamo che la legge prevede l’esercizio del diritto di recesso sia da parte dei clienti della banca, sia da parte della banca stessa per quanto riguarda il rapporto relativo al conto corrente. La maggior parte dei contratti tra banca e clienti è a tempo indeterminato, ma in caso di chiusura e di esercizio del recesso del contratto, è obbligatorio da parte dell’istituto avvisare il cliente. Quest’ultimo non potrà mai essere ignaro di quello che sta per succedere, insomma. Discorso diverso per i contratti a termine (che sono la minor parte), in cui il recesso può essere esercitato solo in presenza di giusta causa o diverso accordo esplicitato nel rapporto.

In base a quanto stabilito dalla Finanziaria 2006, le banche hanno la possibilità di chiudere i conti correnti dormienti, ovvero quei conti sui quali non sussistono operazioni e movimenti da diverso tempo, e parimenti i conti ereditati ma mai reclamati. Altre cause che possono portare allo scioglimento del rapporto, oltre alla naturale scadenza del contratto a termine, riguardano il decesso dell’intestatario (seguono procedure burocratiche per la successione del conto), il fallimento del titolare d’impresa che ha il conto aziendale, uno scoperto mai risanato (sul quale però la banca continuerà a richiedere il dovuto).

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Conto corrente per tutti: cosa dice il Ddl n. 1712

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Attualmente c’è un Disegno di Legge (il n. 1712) che è in corso di esame in commissione, che prevede uno stop alla chiusura del conto corrente, anche se poco utilizzato. Ecco quanto si legge nel testo: “La normativa in materia impone al cittadino l’esclusivo utilizzo di un conto corrente sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata ed è quindi importante chiarire che il conto corrente deve essere considerato uno strumento da garantire a chiunque e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non può mai e in nessun caso essere negato”. Il punto focale sta nel garantire il diritto di possedere un conto corrente a tutti, ma non è solo questo: è ovvio che tale normativa, se introdotta, si applicherà anche alle chiusure unilaterali da parte della banca, anche in caso di conti poco movimentati o perfino dormienti.

Abi contraria all’apertura indiscriminata dei conti correnti

Sotto questo aspetto è interessante il parere contrario dell’Abi. Il direttore Giovanni Sabatini difende con forza il diritto di recesso, considerato “una tutela riconosciuta a entrambi i contraenti, espressione della libertà contrattuale costituzionalmente garantita e oggetto di specifiche disposizioni che ne fissano termini e modalità in relazione ai singoli contratti”. L’Abi è contraria anche all’apertura indiscriminata dei conti a chiunque lo richieda, prendendo come caposaldo della propria ragione l’articolo 41 della Costituzione, che ha come oggetto la tutela della libertà dell’iniziativa economica privata.