I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori rappresentano uno tra gli strumenti di risparmio per i più piccoli preferiti dai contribuenti italiani. Ma sono anche flessibili? È possibile chiedere il rimborso prima della loro scadenza? E, in caso affermativo, cosa verrebbe restituito? I Bfp dedicati ai minori sono utili per maturare interessi fino alla loro scadenza, che avviene a scaglioni. Naturalmente, più si fanno maturare gli interessi, e quindi più tempo trascorre, più elevato sarà il rendimento. Che arriva fino a un massimo del 4,5% compiuti i 16 anni di età.

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Buoni fruttiferi postali minori: tassi di interesse e rendimento negli anni

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Nella tabella seguente andremo a ricapitolare i valori crescenti del tasso di interesse annuo nominale lordo del Buono Minori, con le condizioni attualmente in vigore. Il “periodo di possesso” s’intende compiuto, mentre il rendimento è maturato solo alla fine dell’indicato periodo di possesso.

Periodo di possesso Rendimento effettivo annuo lordo
Da 1 anno e 6 mesi a 3 anni 2,50%
4 anni 2,75%
5 anni 3%
Da 6 a 7 anni 3,25%
Da 8 a 11 anni 3,50%
Da 12 a 15 anni 4%
Da 16 a 18 anni 4,50%

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Buoni fruttiferi per minorenni: rimborso prima della scadenza

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Come tutti i buoni fruttiferi, anche il Buono Minori si distingue per la sua flessibilità e per la possibilità di richiedere il rimborso prima della scadenza. In caso la restituzione dovesse avvenire prima dell’anno e 6 mesi, sarebbe restituita solo la quota capitale, mentre dal 18° mese in poi, oltre alla quota sottoscritta, sarebbero versati anche gli interessi maturati relativi al periodo di possesso, fatta eccezione per la tassazione (agevolata) vigente.

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Quindi, se si chiede il rimborso dopo il 9° anno di possesso, si potrà ottenere la quota capitale più l’1,50% di interesse maturato sulla somma. Il rimborso prima della scadenza potrà comunque essere richiesto quanto l’intestatario è ancora minorenne e sarà necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

In conclusione, si ricorda che i Bfp dedicati ai minori, a partire dal 5 ottobre 2003, non sono più cointestabili tra un minorenne e un maggiorenne o tra più minorenne. Il buono potrà essere sottoscritto solo a chi ha una età compresa tra zero e sedici anni.

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