Quando il conto corrente è cointestato tra coniugi, la gestione del rapporto bancario prevede determinate disposizioni. Una distinzione preliminare fa capo al regime patrimoniale scelto dai coniugi prima del matrimonio, ossia quello di comunione o separazione dei beni. Nel primo caso, la disponibilità bancaria dei soggetti prima di contrarre l’unione confluisce in una titolarità unica dopo il matrimonio; con la separazione dei beni, invece, ognuno può disporre del proprio denaro nei limiti della metà del saldo bancario, salvo la dimostrazione di pattuizioni differenti.

Il conto corrente cointestato a coniugi in regime di separazione dei beni

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Quando i coniugi che hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni hanno la cointestazione di un conto corrente, ognuno dei due ha la facoltà di eseguire prelievi senza alcun limite, se non quello derivante dalla disponibilità del conto.

Nell’ipotesi di separazione legale tra i coniugi, la liquidazione delle rispettive quote avviene nella misura del 50%, salvo la dimostrazione, di una delle due parti, che un determinato importo è di proprietà esclusiva. L’ipotesi più frequente è legata alla sussistenza di un conto cointestato alimentato dagli emolumenti di un solo soggetto, mentre l’altro ha diritto all’operatività su di esso per la gestione delle spese familiari. In caso di separazione, il coniuge che ha eseguito i versamenti può facilmente dimostrare, tramite le buste paga e l’estratto conto, di essere il solo a partecipare attivamente alla movimentazione attiva e, pertanto, nulla è dovuto all’altra parte.

La legge prevede alcune misure cautelative, volte a evitare che uno dei due coniugi, prima che venga emessa la sentenza di separazione, esegua prelievi dal conto corrente, svuotandolo. Tali misure si concretizzano nella richiesta, da parte dell’altro coniuge, di sequestro del conto, disposta dal Giudice.

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Il conto corrente cointestato ai coniugi in regime di comunione dei beni

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Se i futuri coniugi hanno optato, prima del matrimonio, per il regime patrimoniale di comunione dei beni e hanno un conto corrente cointestato, tutte le somme ivi depositate fanno parte di un patrimonio comune, di cui entrambi i soggetti intestatari possono disporre, anche oltre il limite del 50%.

Tale regola vale nei confronti dell’istituto bancario per cui, se uno dei due coniugi intende prelevare un importo di denaro superiore all’ipotetica metà spettante, nessuno può impedirglielo. Nel rapporto interno tra marito e moglie, tuttavia, ognuno di essi non potrebbe spendere una cifra superiore alla metà di cui dispone nel conto corrente.

Cosa avviene nell’ipotesi di separazione legale e qual è il criterio di divisione dell’eventuale saldo attivo sul conto corrente cointestato? Se sussiste un saldo attivo, a ciascuno dei coniugi spetta il 50% del saldo creditore del conto cointestato; qualora, invece, vi fosse un saldo passivo, legato a una situazione debitoria di uno dei due titolari, anche in forma individuale, i creditori hanno pieno diritto di rivalsa sulla giacenza del conto corrente, fino al pieno soddisfacimento del loro credito. Ne consegue che l’importo presente sul conto al momento della separazione potrebbe essere interamente sequestrato per provvedere alla copertura dei debiti contratti in precedenza.

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Le conseguenze sul Tfr liquidato sul conto cointestato

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Cosa accade per alcune categorie di redditi, come il TFR maturato da uno dei due coniugi e versato sul conto corrente cointestato? In caso di separazione, ognuno dei due si presume titolare per metà dell’importo liquidato sul conto per il Trattamento di Fine Rapporto. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione nel 2015, in cui è indicato che, nel momento in cui è sancita la separazione legale, gli importi presenti nel conto cointestato saranno divisi in egual misura, compreso il TFR.