Il libretto postale è senza ombra di dubbio uno degli strumenti finanziari più diffusi in Italia, specie per ciò che concerne la gestione dei soldi messi da parte. Il suo duplice vantaggio competitivo risiede nell’affidabilità di Poste Italiane che, di fatto, mette sul mercato un prodotto decisamente sicuro, e nella gestione, nel complesso molto più semplice rispetto ad altri conto deposito. Il libretto postale, così come i conti correnti bancari, possono essere cointestati, ossia due o più persone possono gestirlo, prelevare denaro e depositare dei soldi. Tuttavia, casistica particolare è quella avente a che fare con un defunto. Blocco, successione oppure estinzione? Questo è uno dei dilemmi dei possessori del libretto postale. Come bisogna comportarsi?

Libretto postale: la procedura di estinzione, in caso di cointestazione

libretto postale procedura di estinzione

L’operazione di estinzione del libretto di risparmio postale è nel complesso alquanto semplice. Occorre comunicare all’addetto allo sportello, di essere intenzionati ad estinguere il libretto postale. Al fine di poter svincolare l’importo economico depositato sul libretto postale, occorrerà portare la copia della dichiarazione di successione.

A fronte di un importo depositato pari a 20.000 euro, ad esempio, il cointestatario superstite potrà incassare il saldo pari a 10.000 euro, vale a dire la metà. I restanti 10.000, vanno di norma agli eredi della persona venuta a mancare.

A seguito della formulazione della dichiarazione di successione e, solo in seguito all’identificazione degli eredi da parte di Poste Italiane, l’importo verrà sbloccato.

Si tenga ben a mente che gli istituti postali sono soliti richiedere l’assenso di tutti i cointestatari superstiti, onde evitare che dopo il versamento sorgano discussioni e problematiche che vanno in genere troppo per le lunghe.

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Quale iter occorre seguire?

Ecco la procedura da seguire ripartita per step.

  • Informare Poste Italiane del decesso del cointestatario;
  • bloccare il rapporto;
  • richiedere informazioni su cosa occorra per sbloccare le somme depositate e per concludere il rapporto;
  • preparare la documentazione necessaria per la dichiarazione di successione e presentarla alle Poste;
  • aspettare lo sblocco delle somme accantonate e, di fatto, la conclusione del rapporto.

Libretto postale cointestato: la successione

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Durante la successione, i cointestatari non possono portare a termine operazioni di tipo finanziario, sulla base di quanto indica l’articolo 6 del regolamento relativo alla sottoscrizione di questi prodotti finanziari. Nello specifico, si stabilisce che a fronte di un decesso dell’intestatario oppure di uno dei contestatari, dato che occorre decidere la successione, le operazioni vengono bloccate. Il motivo risiede nel voler dare a Poste Italiane la possibilità di fare tutti i controlli del caso circa la scelta degli eredi. Questo anche nell’evenienza in cui il libretto postale fosse a firma disgiunta, vale a dire se vi fossero i presupposti per poter agire anche da soli, senza dover rendere conto ai cointestatari del proprio operato.

Nello specifico, infatti, potrebbero sorgere dubbi legittimi e richieste di chiarimento in riferimento alla scelta degli eredi, specie in caso di morte di uno degli intestatari.

Ai sensi di quanto indicano le condizioni generali di contratto dei libretti risparmio postale e, nello specifico nell’articolo 11 comma 6, in caso di cointestazione, l’estinzione diventa effettiva con il decesso del soggetto a cui è intestato il conto oppure di uno dei cointestatari, ma solo una volta che è stata espletata la pratica di successione, fondamentale per controllare la legittimazione degli eventi. Tocca all’intestatario del conto corrente dare ufficiale comunicazione, e nello specifico in forma scritta, circa il decesso di uno degli intestatari/cointestatari. Con la morte del cointestatario, non vi è alcuna possibilità per il superstite di portare a termine operazioni finanziarie con il libretto postale. Occorrerà solo aspettare la successione. Il diretto interessato, comunque, risulterà titolare del 50% della quota di questo prodotto finanziario. Invece, il restante 50% potrà essere effettuata direttamente dagli eredi.