Nuovo capitolo giudiziario in merito ai buoni fruttiferi postali della Serie Q-P, che tanto hanno animato e continuano ad animare il dibattito negli ultimi tempi, tramite ricorsi spesso vinti da risparmiatori e risparmiatrici (ma ogni caso va preso singolarmente). Il Tribunale di Asti, infatti, ha recentemente accolto il ricorso di due risparmiatrici, che hanno portato a un rimborso cospicuo, differente dalla somma che Poste avrebbe voluto erroneamente accreditare.

LEGGI ANCHE – Buoni fruttiferi postali Serie AA3: prescrizione e rimborso, il caso

Buoni fruttiferi postali Serie Q/P: ABF accoglie ricorso, ma Poste non paga. Che fare?

buoni fruttiferi postali q-p

Cosa deve fare chi ha ottenuto la decisione favorevole dell’Arbitro Bancario Finanziario, ma ancora deve vedere i soldi perché Poste Italiane si rifiuta di pagare? Il Giudice del Tribunale di Asti, dottor Marco Bottallo, ha riconosciuto il diritto di due risparmiatrici di Cinzano, in provincia di Cuneo, alla riscossione degli importi riportati nella tabella collocata sul retro del buono di cui erano titolari, per una differenza di oltre 20.800 euro in più rispetto all’importo già pagato da Poste, ovvero 27.730 euro.

Le due risparmiatrici erano intestatarie di un buono fruttifero della Serie Q/P emesso nell’agosto del 1988 e già nel giugno del 2020 l’Arbitro Bancario Finanziario aveva accolto un loro ricorso relativo al rimborso effettivamente dovuto che Poste si era rifiutata di pagare. Poste, infatti, aveva dichiarato che non intendeva adempiere alla decisione arbitrale. Di conseguenza l’avvocato Alberto Rizzo, legale specializzato in materia di diritto bancario e postale, ha consigliato alle risparmiatrici di portare la questione all’attenzione del Magistrato astigiano, territorialmente competente.

TI POTREBBE INTERESSARE – Buoni fruttiferi postali: rimborsi anche dopo la liquidazione, dove succede

Buoni trentennali: interessi anche sugli ultimi 10 anni

La procedura semplificata che è stata seguita, regolata dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, si è svolta nel giro di alcuni mesi, finché non è arrivata l’attesa decisione, dopo una sola udienza di discussione orale della causa. Il Giudice, nella propria ordinanza, ha sancito la prevalenza di quanto riportato sul buono rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla firma dello stesso, senza che a nulla valesse il timbro apposto da Poste, che prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per il primo ventennio di validità del titolo, non prevedendo invece gli interessi da corrispondere per gli ultimi dieci anni.

Vista tale ordinanza, Poste Italiane è stata condannata a rimborsare alle risparmiatrici titolari dei buoni fruttiferi postali della Serie Q/P, assistite dall’avvocato Alberto Rizzo e dal collega Fabio Scarmozzino, gli interessi previsti sul buono per gli ultimi 10 anni di validità del titolo. Le due risparmiatrici si sono viste riconoscere oltre 20.800 euro in più rispetto a quanto corrisposto in un primo momento da Poste Italiane. Quella sopra esposta è la prima importante decisione per le decine di migliaia di titolari dei buoni fruttiferi che in questi anni, decorsi i 30 anni dalla sottoscrizione, si recano presso gli uffici postali e, ignari dei loro diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto a quanto effettivamente dovuto.

LEGGI – Buoni fruttiferi postali anni Ottanta con tre timbri: quando spetta il rimborso

“Un precedente importante”

Per questo motivo l’avvocato Rizzo ritiene “fondamentale che ogni persona in possesso di un buono postale emesso dopo il giugno del 1986 lo faccia esaminare, per capire se ha diritto a ricevere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste”. Questo discorso è valido anche se il buono è stato già incassato, a meno che non siano trascorsi già 10 anni da questo momento. “L’ordinanza è particolarmente significativa per tutti i titolari dei buoni che, percorso con successo la via dell’ABF, si sono trovati di fronte al dichiarato inadempimento di Poste, contrarie a pagare le somme stabilite dall’Arbitro”. Per l’avv. Rizzo si tratta di un precedente che “molto probabilmente convincerà tantissimi risparmiatori a procedere per la tutela dei loro diritti in tutte le sedi giudiziarie competenti”.

Resta aggiornato sulle novità sui buoni fruttiferi postali Canale Telegram