Un nuovo caso di giurisprudenza, e quindi un nuovo precedente, ha avuto come protagonista i buoni fruttiferi postali risalenti agli anni Ottanta. Si tratta di una decisione presa dal Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario, la n. 8827 dello scorso 14 maggio 2020, e pubblicata sul sito dello stesso ABF. La sentenza ha come oggetto un buono fruttiferi postale del valore di 5 milioni delle vecchie lire emesso il 30 marzo 1987, ovvero oltre 30 anni fa.

La titolare cointestataria del buono si è vista corrispondere da Poste Italiane un rimborso economico inferiore a quello effettivamente spettante e ha quindi deciso di presentare ricorso.

Buoni fruttiferi postali con 3 timbri: cosa è successo

buoni fruttiferi postali con tre timbri

Sul retro del titolo in questione erano stati apposti 3 timbri, che riguardavano rispettivamente i tassi di interesse della Serie AC/AB (cancellato), nonché gli interessi derivanti dalla Serie P/O e dalla Serie Q/P. In nessuno dei tre timbri, tuttavia, si faceva riferimento ai rendimenti che avrebbero dovuto essere corrisposti nell’ultimo decennio di titolarità del buono, ovvero dal 21° al 30° anno di sottoscrizione. E nel rimborso erogato da Poste, mancavano proprio i rendimenti relativi all’ultimo decennio.

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La difesa di Poste Italiane

Poste Italiane si è difesa affermando che per questo tipo di buono i rendimenti sono garantiti per i primi 20 anni di titolarità per ciascun anno, mentre per gli ultimi 10 anni è corrisposto un importo bimestrale per ogni bimestre maturato. “Per l’emissione dei BFP della nuova Serie Q sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie P, apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura Serie Q/P, nonché la misura dei nuovi tassi di interesse, come indicati nella tabella allegata al DM. Precisa che il DM prevedeva l’apposizione di un timbro contenente l’indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell’importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto”.

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La decisione del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario

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Alla luce del rendimento mancante, la risparmiatrice si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario. Il Collegio di Bari, rifacendosi al DM del 16 giugno 1984, ha ricordato che sui buoni fruttiferi postali della Serie P e della Serie O avrebbero dovuto essere apposti due bolli: uno con la dicitura P/O, sul fronte, e l’altro con i nuovi tassi, sul retro. Lo stesso sarebbe dovuto avvenire per i buoni della Serie P, con un timbro sul fronte che avrebbe dovuto indicare la dicitura Q/P e uno sul retro con i nuovi tassi. Alla luce di queste informazioni, Poste Italiane ha corrisposto quanto legittimamente doveva per i primi 20 anni di sottoscrizione, ma non per l’ultimo decennio di titolarità, in quanto non era indicato nulla sul rendimento previsto in quegli anni. La risparmiatrice potrà dunque ottenere il rimborso di quanto gli è stato sottratto, ovvero il rendimento spettante relativo all’ultimo decennio di titolarità del buono fruttifero.