A inizio settembre l’Arbitro Bancario Finanziario ha pubblicato diverse sentenze sul proprio sito. Tra queste una riguardava i buoni fruttiferi postali della Serie AA3 e, in particolare, un caso di prescrizione (presunta da Poste, ma in realtà inesatta) e conseguente rimborso di quanto dovuto al risparmiatore.

Buoni fruttiferi postali Serie AA3: il caso

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Il caso specifico vede come protagonista una risparmiatrice che aveva sottoscritto due buoni fruttiferi postali della Serie AA3 in data 23 gennaio 2002. Questo tipo di buoni aveva una durata di 7 anni, pertanto scadevano a febbraio 2009. La risparmiatrice ha atteso fino all’ultimo momento per richiedere il rimborso, recandosi presso l’ufficio postale a febbraio 2019, ma l’operatore ha negato il rimborso perché secondo lui erano intervenuti i tempi di prescrizione. La risparmiatrice ha quindi presentato ricorso e alla fine ha avuto ragione, ottenendo il rimborso che le era dovuto.

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Prescrizione e rimborso buoni fruttiferi postali AA3: i chiarimenti

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Le ragioni della risparmiatrice ponevano le basi sul Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2001, che istituiva di fatto i buoni della Serie AA3, nel quale si stabiliva che la liquidazione di questi titoli era validata alla fine del settimo anno dopo quello di emissione. Questo significa sostanzialmente che la scadenza dei buoni non cadeva nel febbraio del 2009, bensì alla fine di quell’anno, a dicembre, con i termini di prescrizione che sono iniziati l’anno seguente, ovvero a partire dal 1° gennaio 2010. In aggiunta a ciò sui buoni era indicata solo la scritta “a termine”, senza la serie di appartenenza, mentre sul retro del titolo c’era solamente la data di sottoscrizione.

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La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario

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Con la Decisione n. 12435 del 13 luglio 2020 il Collegio di Bologna si è espresso a favore della risparmiatrice citando le diciture presenti sul retro dei titoli, che recitavano come segue: “Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono”. Il Collegio ha precisato che sui buoni non sono esplicitate le condizioni di rimborso, né tantomeno quando questi buoni cessano di essere fruttiferi.  

Sulla prescrizione, se non è precisato il giorno di emissione, visto che la liquidazione avviene alla fine del settimo anno a partire da quello di emissione, è logico presupporre che la scadenza cada il 31 dicembre 2019 e non a febbraio 2019 (per i buoni fruttiferi la prescrizione inizia il giorno successivo a quello in cui i buoni cessano di essere fruttiferi). Date tutte queste ragioni, il Collegio di Bologna dell’ABF ha dato ragione alla risparmiatrice, che ha quindi ottenuto quanto dovuto.