Continuano i toni apocalittici su diversi media per le nuove regole 2021 sul conto corrente, in particolare per quanto riguarda gli sconfinamenti. Già in questo articolo abbiamo fornito le prime spiegazioni fornite dalla Banca d’Italia: in questo secondo (e ultimo) approfondimento elencheremo alcune risposte, sempre di Bankitalia, che hanno lo scopo di chiarire i maggiori dubbi sugli sconfinamenti, lo stato di default e in generale le nuove regole sui conti correnti che sembrano stare mandando in panico parecchie persone. Non c’è bisogno di avere così tanto timore, perché in fondo non sembra cambiare chissà che rispetto ad adesso.

Sconfinamenti di 100 euro: scatta il default?

Basta uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in stato di default? La Banca d’Italia smentisce questo assunto. “È necessario che lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore), sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi”, il chiarimento fornito, nel quale si ricorda che la tempistica di sforamento si protrae per 180 giorni per le pubbliche amministrazioni.

Conto corrente in rosso: impossibile con le nuove regole europee 2021?

Un’altra “domanda frequente” a cui la Banca d’Italia ha fornito una risposta è la seguente: “Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento?”. Bankitalia, giustamente, ricorda che lo sconfinamento non è un diritto del cliente, ma una facoltà offerta dalla banca. Andare in rosso non può, quindi, essere un diritto da rivendicare, ma solo una possibilità offerta dall’istituto di credito secondo quanto stabilito dal contratto. E dal 1° gennaio 2021, proprio a quel contratto bisogna guardare: se c’è la possibilità di “sconfinare”, è scritto in quel contratto stipulato tra banca e cliente e le regole europee non riguardano dunque il conto in rosso generico. “Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa”.

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Debitore, sofferenza e Crif: tre termini che incutono timore (e necessitano chiarimenti)

Altra questione frequente: “Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche a sofferenza nella Centrale dei Rischi?”. In verità le nuove regole europee sul default non vanno a intaccare la definizione di “sofferenze”. L’intermediario segnala un cliente “in sofferenza” nel momento in cui ritiene questi abbia gravi difficoltà a medio-lungo termine nella restituzione di un debito. Pertanto, tale definizione ha ragione d’essere quando l’intermediario ha già fatto una valutazione sulla situazione finanziaria complessiva del cliente, non basandosi pertanto su un solo evento, come può essere lo sconfinamento una tantum di 100 euro o un breve periodo di rosso.

Ne consegue che le nuove regole EBA “hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d’Italia mette a disposizione degli intermediari e che questi utilizzano nelle proprie valutazioni del merito di credito”. La classificazione “a sofferenza”, invece, per tornare al discorso di sopra, dovrà risultare “uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario” e “considerare tutte le informazioni positive e negative che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso”. Non si rileva invece alcuna importante novità né ingente impatto sulla segnalazione alla Crif e sugli sconfinamenti continuativi, ovvero gli “inadempimenti persistenti”, per i quali restano le conseguenze già oggi vigenti.