Qual è la documentazione che prova e certifica i prelievi e i versamenti effettuati per i possessori di un libretto bancario? A quanto pare non è solo il libretto di risparmio bancario, ma può essere anche altra documentazione idonea a certificare adeguatamente un’operazione di versamento o di prelievo. Con una sentenza risalente allo scorso anno, l’Arbitro Bancario Finanziario ha infatti stabilito che le annotazioni sul libretto di deposito a risparmio firmate dall’impiegato della banca non rappresentano l’unico mezzo con il quale un’operazione può essere provata.

Libretto bancario: prelievo e versamento, annotazione non è unica prova

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Il riferimento è anche all’articolo 1835 comma 2 del codice civile, nel quale si stabilisce quanto segue:

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelievi si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Questa dicitura, tuttavia, non esclude del tutto che una delle parti possa dare una nuova prova in merito all’esecuzione di operazioni non annotate sul libretto stesso.

Il caso esaminato dall’Arbitro Bancario Finanziario

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Il caso esaminato dall’ABF riguardava un prelievo che non si evinceva dall’estratto del libretto prodotti da chi ha effettuato il ricorso. Il Collegio dell’ABF ha però riconosciuto come prova valida i documenti forniti dall’intermediario, vale a dire la distinta di prelievo, nonché l’elenco complessivo delle operazioni effettuate, che di fatto confermavano il buon esito dell’operazione e l’assenza di qualsivoglia anomalia. Chi aveva presentato il ricorso, invece, non aveva presentato alcuna prova relativamente alla mancata consegna da parte dell’intermediario della somma prelevata e nemmeno la documentazione prodotta era stata in grado di far emergere la contestazione di questa “anomalia” nei giorni subito seguenti all’operazione.

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Libretto bancario: perché le annotazioni non possono essere una prova

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Alla luce di tali fatti il Collegio dell’ABF ha respinto il ricorso, ribadendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il libretto di deposito ha il solo scopo di agevolare la prova delle operazioni di accredito e addebito intercorse tra le parti. Da ciò ne deriva che l’annotazione non è l’unico mezzo che prova un’operazione di versamento o prelievo.

La Decisione

Per consultare la Decisione n. 5037/2019, ti rimando a questo link.