I piccoli risparmiatori italiani continuano a guardare con molto interesse i buoni fruttiferi postali, soprattutto visti gli ultimi rendimenti, decisamente migliori rispetto a un anno fa. I buoni fruttiferi sono infatti ritenuti uno strumento affidabile, perché garantito dallo Stato italiano, e soprattutto flessibile, rimborsabile in qualsiasi momento con gli interessi maturati fino a quel momento, trascorso il primo step temporale. Inoltre, godono di una tassazione agevolata, con l’aliquota che viene sottratta dagli interessi al momento del rimborso.

In questo articolo andremo a vedere quando i Bfp sono rimborsabili a vista, e cosa significa esattamente “rimborsabili a vista”, vista una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1278/23 del 17 gennaio 2023, che si occupa proprio di questo argomento.

Come sottoscrivere i buoni fruttiferi postali

Prima di centrare il core di questo articolo, dobbiamo fare una precisazione: i buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti fisicamente, recandosi presso qualsiasi ufficio postale, oppure online, se si è titolari di un Libretto Smart, tramite la funzione di Risparmio Postale online.

Nel caso dei buoni fruttiferi postali cartacei, il rimborso può avvenire in qualsiasi ufficio postale. Spetterà al titolare recarsi nell’ufficio più vicino con i buoni sottoscritti e ormai scaduti e chiedere il rimborso, entro i termini di prescrizione (che ammontano a 10 anni). In alternativa, il rimborso dei buoni fruttiferi dematerializzati avviene subito, ovvero immediatamente dopo che i buoni non risultano più fruttiferi. Nel caso di un buono 3×2, ad esempio, il rimborso sarà accreditato in automatico alla fine del 6° anno, direttamente sul libretto di risparmio postale o sul conto corrente BancoPosta.

Buoni fruttiferi: quando sono rimborsabili a vista

Si dice “rimborso a vista”, quando il titolare del buono fruttifero può essere rimborsato in qualsiasi momento, senza bisogno di preavviso, o al massimo con preavviso di 1 giorno lavorativo. Naturalmente, ciò può avvenire solo nell’ufficio postale di emissione. Se invece il titolare si reca in un ufficio postale che non è quello di emissione, le tempistiche del rimborso si allungano, arrivando a massimo 4 giorni lavorativi.

Tuttavia, potrebbe sorgere una legittima questione: in caso di buoni cointestati, come funziona il rimborso a vista? Su questo argomento, la Corte di Cassazione ha pubblicato una recente sentenza, che aveva come protagonista una donna che aveva ereditato un buono dal nonno defunto, e che dichiarava come i buoni fruttiferi CPFR (ovvero, con pari facoltà di rimborso) dovevano essere rimborsati a vista.

Infatti, per i buoni fruttiferi cointestati che presentano questa clausola, ogni cointestatario può ottenere il rimborso degli stessi senza il consenso degli altri soggetti che hanno cointestato il buono. Finora, per quanto riguarda i buoni CPFR ereditati, si ragionava come per i libretti di risparmio, per i quali era necessario disporre della quietanza di tutti i cointestatari. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha capovolto questo assunto per i buoni postali, accogliendo il ricorso della donna e asserendo che per avere il rimborso dei Bfp cointestati con clausola CPFR, non è necessaria la quietanza degli altri aventi diritto.

Questa sentenza, datata gennaio 2023, fa il pari con un’altra abbastanza recente, la n. 21822 dell’11 luglio 2022, che affermava lo stesso concetto, e con altre sentenze sempre della Cassazione e dell’Arbitro Bancario Finanziario risalenti al 2019. Infatti, se il rimborso non fosse possibile, la stessa clausola CPFR non avrebbe ragione di esistere.

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