Nell’ultimo report annuale l’Arbitro Bancario Finanziario ha analizzato le principali novità oggetto dei ricorsi avvenuti nell’anno 2019. Un capitolo è stato dedicato ai buoni fruttiferi postali e all’interno di questo vi è uno spazio dedicato ai Bfp con CPFR, ovvero con la clausola Pari facoltà di rimborso. Una sentenza dell’ABF, che si è riferito anche a una sentenza della Corte di Cassazione, ha riguardato proprio questa tipologia di buoni. Andiamo a scoprire cosa è stato stabilito.

Buoni fruttiferi postali CPFR: cosa sono

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Innanzitutto ricordiamo sinteticamente cosa sono i buoni fruttiferi postali con clausola Pari facoltà di rimborso. Questi buoni sono di tipo cointestato per un massimo di 4 contitolari, ciascuno dei quali ha facoltà di rimborso disgiunto. La clausola PFR significa semplicemente che ciascuno dei cointestatari può richiedere in autonomia l’intero ammontare del Buono: sarà sufficiente presentare alle Poste il titolo cartaceo. Per ulteriori approfondimenti ti rimandiamo a questo articolo.

Buoni fruttiferi postali CPFR: nuova sentenza

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L’Arbitro Bancario Finanziario si è occupato nel 2019 di un caso in cui il cliente, che era il contitolare di alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti insieme ai genitori con la clausola PFR, che aveva chiesto, dopo la morte dei genitori, la liquidazione dei titoli. Nella sua relazione l’ABF ricorda che la clausola PFR consente a ogni intestatario dei buoni di chiedere in maniera separata dagli altri e quindi autonoma il rimborso dei titoli. Relativamente al decesso di alcuni contitolari, l’intermediario aveva negato il rimborso richiedendo la quietanza di tutti gli eredi, come avviene di consueto per i libretti di risparmio postale.

Il Collegio di Coordinamento ha però rigettato la legittimità della richiesta dell’intermediario, rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3963 dell’11 febbraio 2019, nel quale si ribadiva come i buoni fruttiferi postali fossero documenti di legittimazione. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 22747/2019 ha stabilito che i buoni sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione e che il diritto di ogni cointestatario a riscuotere l’intero valore del buono fruttifero CPFR non viene meno con la morte degli altri cointestatari. Per leggere la sopraccitata decisione, ti rimandiamo a questo link.  

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