tasse e dividendi azionari
Tasse sui dividendi esteri - RisparmiOggi.it
3% DI INTERESSE CON TRADE REPUBLIC - SCOPRI QUI

Chi possiede azioni di società europee può ritrovarsi a pagare sul dividendo una ritenuta nel Paese in cui ha sede l’azienda e successivamente l’imposta prevista in Italia. Le convenzioni contro le doppie imposizioni servono proprio a limitare questo effetto, ma ottenere l’applicazione dell’aliquota convenzionale o recuperare quanto trattenuto in eccesso può richiedere moduli, certificati fiscali e procedure differenti da uno Stato all’altro.

La direttiva FASTER, formalmente Direttiva UE 2025/50, interviene proprio su questo passaggio. Dal 1° gennaio 2030 introdurrà procedure europee più uniformi per applicare subito la corretta ritenuta alla fonte oppure recuperare più rapidamente quella versata in eccesso. Non verranno però ridotte le aliquote fiscali italiane e non sparirà qualsiasi doppia imposizione: cambierà soprattutto il modo in cui viene riconosciuto il trattamento previsto dalle convenzioni.

Perché oggi i dividendi esteri possono essere tassati due volte

Una società con sede in un altro Paese distribuisce il dividendo applicando normalmente la ritenuta prevista dalla propria legislazione. Per un investitore fiscalmente residente in Italia entra poi in gioco anche la tassazione italiana, che per le persone fisiche non imprenditori resta generalmente pari al 26%.

Le convenzioni firmate tra gli Stati possono stabilire una ritenuta massima inferiore a quella ordinaria applicata dal Paese della società. Se, ad esempio, la tassazione domestica fosse del 25% ma la convenzione riconoscesse un limite del 15%, i 10 punti percentuali di differenza rappresenterebbero una ritenuta applicata in eccesso.

Il diritto al rimborso può già esistere oggi: il problema è ottenerlo. Procedure, documentazione richiesta, lingue utilizzate e tempi cambiano infatti da un Paese all’altro e, per somme contenute, le spese amministrative possono ridurre molto la convenienza del recupero.

Cosa cambia con la direttiva FASTER

Uno dei passaggi principali sarà il certificato elettronico di residenza fiscale, indicato con la sigla eTRC. Gli Stati membri dovranno predisporre un sistema digitale e, normalmente, rilasciare il certificato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta completa.

Lo stesso documento potrà essere utilizzato per dimostrare la residenza fiscale nelle procedure previste dalla direttiva durante il periodo di validità. Per chi possiede azioni di società di diversi Paesi europei viene quindi meno una parte della documentazione che oggi può essere richiesta separatamente.

FASTER introduce poi due meccanismi. Con lo sgravio alla fonte, al momento del pagamento del dividendo viene applicata direttamente l’aliquota corretta prevista dalla normativa o dalla convenzione. L’investitore evita così di anticipare un’imposta più alta per poi reclamarne una parte.

Il secondo sistema è il rimborso rapido. Quando viene inizialmente applicata una ritenuta superiore a quella dovuta, la differenza può essere recuperata attraverso una procedura accelerata. Nel testo definitivo della direttiva il rimborso deve essere elaborato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo previsto per presentare le richieste.

Gli Stati interessati dovranno adottare almeno una delle due soluzioni previste, salvo le eccezioni stabilite dalla direttiva.

Il ruolo delle banche e dei broker

Una parte importante del nuovo sistema passerà dagli intermediari finanziari certificati, i cosiddetti Certified Financial Intermediaries. Banche, broker e altre strutture che entreranno nei registri previsti da FASTER potranno gestire la procedura per conto degli investitori e trasmettere alle amministrazioni fiscali le informazioni necessarie.

Alla maggiore semplicità per il cliente corrisponderanno quindi controlli più strutturati. Gli intermediari dovranno comunicare informazioni sulle operazioni e verificare che il soggetto che chiede lo sgravio abbia effettivamente diritto all’aliquota ridotta.

L’obiettivo europeo è anche evitare frodi come quelle emerse nei casi Cum/Ex e Cum/Cum, nei quali lo stesso prelievo fiscale poteva essere utilizzato per ottenere rimborsi non dovuti.

Cosa non cambierà dal 2030

FASTER non modifica l’aliquota italiana del 26% applicabile, nei casi ordinari, ai dividendi ricevuti dalle persone fisiche. Non modifica neppure le aliquote stabilite dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La novità riguarda la parte eventualmente trattenuta in eccesso dal Paese europeo di origine. Se una convenzione concede già oggi il diritto a una ritenuta inferiore, FASTER dovrebbe rendere quel diritto più semplice da utilizzare.

La direttiva non risolve inoltre il problema per le azioni di società con sede fuori dall’Unione europea. Dividendi provenienti, ad esempio, da Stati Uniti, Svizzera o Regno Unito resteranno soggetti alle rispettive convenzioni bilaterali e alle procedure previste dai singoli Paesi.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

La direttiva è già stata adottata ed è in vigore nell’ordinamento europeo, ma gli effetti per gli investitori non saranno immediati. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2028 per recepirla nelle rispettive legislazioni e le nuove procedure dovranno essere applicate dal 1° gennaio 2030.

Per un investitore italiano il vantaggio potenziale sarà quindi soprattutto amministrativo e finanziario: meno capitale trattenuto inutilmente all’estero, procedure più uniformi e tempi di recupero definiti.

Parlare semplicemente di “meno tasse sui dividendi esteri” sarebbe però impreciso. FASTER non introduce uno sconto fiscale, piuttosto cerca di fare in modo che l’investitore paghi più facilmente la tassa che avrebbe già diritto a pagare, evitando che una ritenuta superiore a quella prevista dalle convenzioni rimanga bloccata per mesi o anni.

Seguici su Telegram! Iscriviti qui

Questo articolo è stato redatto a solo scopo informativo e non si può considerare in alcun modo un’indicazione operativa. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità sull’utilizzo delle informazioni riportate.