Con la sentenza n. 8877/2020 la Corte di Cassazione si è espressa sul pignoramento del libretto di risparmio bancario, dichiarando illegittimo il pignoramento presso terzi di un libretto che è custodito presso l’ufficio giudiziario. Si tratta di una novità importante in materia giurisprudenziale perché di fatto pone i riflettori su un tema ancora poco chiaro fino a qualche tempo fa.

Libretto di risparmio bancario: pignoramento presso terzi illegittimo, il caso

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Tutto ha inizio con la sentenza n. 2755/2017 del Tribunale di Vicenza, che rifiuta l’opposizione del soggetto ricorrente contro l’espropriazione presso terzi da parte del soggetto creditore e del Tribunale di Vicenza, dove era custodito il libretto di risparmio bancario emesso da BNL con un saldo in giacenza di 2.495,68 euro, acceso in seguito alla conversione di un altro pignoramento, stavolta mobiliare.

Il Tribunale ha rilevato che il libretto deposito era vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione, nonché custodito nella cassaforte della cancelleria delle esecuzioni mobiliari. Il funzionario responsabile, dunque, era il cancelliere, non l’istituto di credito che aveva emesso il libretto, perché questo non aveva la possibilità di disporre del denaro depositato sul libretto e non poteva di conseguenza essere destinatario del pignoramento, né chiamato a rendere la dichiarazione con riferimento all’art. 547 del codice di procedura civile, che recita quanto segue:

“Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”.

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Pignoramento su libretto di risparmio bancario del debitore: la controversia

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Il ricorso per Cassazione consiste nella errata individuazione del Tribunale quale terzo pignorato, come spiega bene l’avvocato Paolo Marini su altalex.com, “perché sono da escludere tanto un debito del Tribunale quanto la legittimazione all’azione esecutiva in capo a quest’ultimo sia pure quale terzo, non bastando, a tal fine, che il giudice dell’esecuzione sia titolare del potere di assegnare la somma depositata sul libretto o che il cancelliere detenga e custodisca il libretto, il quale, per di più, nemmeno è titolo di credito, ma mero documento di legittimazione”. Inoltre il pignoramento non può cadere nemmeno sulla materialità del libretto che il debitore ha acceso presso la banca depositaria, bensì “sul credito dell’esecutato verso quest’ultima alla restituzione della somma depositata”.

Alla pari del libretto postale giudiziario, il libretto di risparmio bancario non può essere oggetto di pignoramento. Già in precedenti sentenze era stato ribadito il fatto che il libretto postale, in quanto documento di legittimazione alla richiesta di pagamento e riscossione e non titolo di credito, non poteva essere soggetto al pignoramento, in quanto quest’ultimo deve riferirsi al credito del debitore esecutato nei confronti dell’amministrazione emittente e depositaria. In tal caso l’atto di pignoramento dovrà essere notificato non solo al debitore, ma anche al dirigente dell’ufficio postale.

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Cosa dice la Corte di Cassazione

In merito al libretto di deposito bancario, la Cassazione conclude che il pignoramento delle somme in giacenza sul libretto “va eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso il libretto mediante deposito delle somme, unico debitore alla restituzione di quelle, benché all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo”. Il pignoramento presso terzi nei riguardi dell’ufficio giudiziario dove è custodito il libretto risulta dunque illegittimo, in quanto il medesimo ufficio non può essere considerato come debitore del documento o delle somme in giacenza sul libretto.