Cosa succede ai buoni fruttiferi cointestati se uno dei contestatari muore? Il rimborso può essere ammesso se è prevista la clausola CPFR? O vale la stessa disciplina del libretto postale? Di recente la Cassazione si è occupata di una questione riguardante la richiesta di rimborso completo da parte del cointestatario di un buono postale con la clausola “Pari Facoltà di Rimborso”. La Suprema Corte ha chiarito che per sbloccare tali strumenti non è necessario il consenso di tutti gli eredi. Con due sentenze recenti, la giurisprudenza ha spiegato cosa succede ai buoni fruttiferi cointestati in caso di morte di uno dei cointestatari.

Buoni fruttiferi cointestati con clausola CPFR sempre rimborsabili

buoni fruttiferi postali senza scadenza

La recente sentenza a cui facciamo riferimento (la n. 1278 del 17 gennaio 2023) deriva da un caso, invero piuttosto comune, in cui Poste Italiane ha negato il rimborso dei buoni fruttiferi cointestati al defunto nonno a una nipote, nonostante la presenza della clausola di pari facoltà di ritiro. Poste Italiane aveva condizionato la riscossione alla presentazione di una dichiarazione di successione e al rilascio di una quietanza congiunta di tutti gli eredi, comportamento ritenuto illegittimo dai giudici della Cassazione.

Secondo la sentenza, per i buoni fruttiferi postali cointestati con clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma indicata nel documento.

Rimborso buoni fruttiferi e libretti postali cointestati: le differenze

Questa disciplina è differente da quella dei libretti postali. Anche se il libretto postale è cointestato con clausola CPFR a due o più persone, una delle quali sia deceduta, il rimborso può essere eseguito solo con la quietanza di tutti gli aventi diritto, ovvero i coeredi, come stabilito dall’articolo 187 del DPR n. 256/1989.

La Cassazione ha chiarito che la disciplina dei libretti di risparmio, che quindi richiede la necessaria quietanza di tutti gli eredi, non può essere applicata al buono fruttifero cointestato. Questo perché i buoni postali si distinguono dai libretti di risparmio per il loro diritto di credito dell’intestatario sulla somma indicata nel documento, il che comporta il diritto del cointestatario di ottenere il pagamento a semplice richiesta e dietro esibizione del titolo, ovvero a vista. In altre parole, il cointestatario del buono fruttifero può richiedere il pagamento a Poste Italiane senza la necessità di presentare la dichiarazione di successione o ottenere il consenso di tutti gli altri eredi.

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