Il Collegio di Bologna dell’ABF ha emesso una decisione importante riguardante il rimborso buoni fruttiferi postali della serie Q/P sottoscritti nel 1988. La decisione conferma il diritto dei titolari dei buoni al pagamento dei rendimenti bimestrali crescenti, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.

Rimborso buoni fruttiferi postali Serie Q/P: un nuovo caso

Il caso riguarda l’utilizzo di moduli cartacei della precedente serie P per l’emissione dei buoni serie Q, con l’apposizione di un timbro recante l’indicazione della serie “Q/P” e, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali crescenti attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci.

L’ABF ha evidenziato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni stessi, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento. Pertanto, le Poste sono tenute al pagamento degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, anche per il periodo dal 21° al 30° anno.

Il Collegio ha espresso l’importanza del legittimo affidamento e della diligenza delle Poste in relazione al caso dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P. In particolare, ha affermato che l’apposizione del timbro sul retro dei buoni fruttiferi, che riporta le condizioni solo per i primi 20 anni di durata, costituisce un grave errore. Tale pratica risulta scorretta poiché potrebbe generare false aspettative tra i titolari dei buoni che avevano acquistato il suddetto buono di durata trentennale.

I precedenti contro Poste Italiane

Confconsumatori aveva già ottenuto due recenti sentenze dal Tribunale di Grosseto che hanno rimesso in discussione le precedenti pronunce della Corte di Cassazione riguardanti i buoni fruttiferi postali serie Q/P. La Cassazione si era espressa a favore di Poste annullando gli effetti di numerose vittorie ottenute davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

Tuttavia, il Tribunale di Grosseto ha emesso due nuove sentenze che condannano Poste al rimborso dei risparmiatori, ritenendo di dover far prevalere l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero.

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