A causa dell’emergenza sanitaria alcune scadenze fiscali sono state prorogate per venire incontro alle esigenze dei contribuenti italiani, che hanno bloccato o ridimensionato la propria vita e il proprio lavoro a causa del lockdown, ovvero della quarantena imposta inizialmente in alcuni territori, e poi estesa a tutta Italia. Tale proroga ha riguardato anche i buoni fruttiferi postali, per i quali i termini di prescrizione sono stati prolungati.

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Prescrizione buoni fruttiferi postali: la nuova data di esigibilità

La novità è contenuta nell’articolo 34 (comma 3) del Decreto Rilancio, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Qui si legge quanto segue:

I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Il “predetto stato di emergenza” è quanto deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e corrisponde a venerdì 31 luglio 2020.

Questo significa che se sei un titolare di buoni fruttiferi postali la cui prescrizione è scaduta o scadrà dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, avrai tempo fino al 30 settembre 2020 per riscuotere il dovuto. Oltre questa data, dunque, i buoni fruttiferi prescritti non saranno più esigibili. Ricordati che i termini di prescrizione dei buoni fruttiferi ammontano a dieci anni, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del buono fruttifero, ovvero dal primo giorno nel quale il buono diventa infruttifero e dunque non rende più.

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Nello stesso articolo del Decreto è inoltre presente la nuova modalità di sottoscrizione dei titoli postali, ovvero la modalità telefonica. Ne abbiamo parlato in questo articolo, dove potrai approfondire di più l’argomento.