I buoni fruttiferi postali rientrano nell’elenco dei beni finanziari soggetti a pignoramento? Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento alla normativa sul tema. Nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il 18 luglio del 1989, all’articolo 23 comma 2, troviamo scritto quanto segue: “I libretti di risparmio postali e i buoni postali fruttiferi non sono soggetti a sequestro o a pignoramento, salvo che nei casi espressamente previsti, rispettivamente, dagli articoli 157 e 175 del codice postale”.

Cosa dice il codice postale

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Andiamo quindi a vedere cosa dice il codice postale in materia. L’articolo 175 ha come oggetto l’insequestrabilità e l’impignorabilità dei buoni postali fruttiferi. Qui si stabilisce che i buoni fruttiferi postali “non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge”.

Pignoramento buoni fruttiferi postali: quando avviene

Riassumendo, i buoni fruttiferi postali non sono pignorabili, a condizione che l’ordine non provenga dall’autorità giudiziaria in sede penale (lo stesso vale per i libretti di risparmio postale). Più precisamente, in questa evenienza, i buoni fruttiferi sono soggetto al pignoramento presso terzi. Qualora vi sia un contenzioso, l’ordine di astensione dalla disposizione del bene arriverà sia al debitore sia a Poste Italiane, che sarà dunque impossibilitata a eseguire la volontà del debitore suo cliente.

Gli obblighi di Poste e il caso dei buoni cointestati

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Da parte sua Poste Italiane deve comunicare al creditore che effettua il pignoramento i buoni del soggetto debitore, entro 10 giorni dall’avvenuta ingiunzione, e tramite raccomandata o PEC.

In caso di buoni cointestati non cambia nulla: il creditore si rifarà solo ed esclusivamente sul 50% dei buoni posseduti dall’intestatario dei titoli che ha contratto il debito.

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