Ancora un caso di giurisprudenza ha visto protagonista Poste Italiane, da un lato, e le associazioni dei consumatori (Adiconsum Sardegna, Codacons Trani, Codacons Lombardia, OECR) dall’altra e ancora una volta Poste Italiane è stata sanzionata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e rimborso dei buoni fruttiferi postali. Il riferimento è il Provvedimento n. 30346/2022.

Buoni fruttiferi postali: capitale investito sempre rimborsabile?

buoni fruttiferi postali non rimborsabili

Tutto è iniziato da alcune segnalazioni riguardanti il mancato rimborso dei buoni fruttiferi postali perché prescritti, quindi con richiesta di rimborso giunta oltre i termini prestabiliti. Il ricorso veniva presentato perché il titolare del buono lamentava di non avere a disposizione informazioni per richiedere il rimborso nei tempi utili.

Da qui l’indagine ha preso due vie: la prima riguarda la fase di collocamento dei titoli e la trasparenza informativa che riguarda la relativa documentazione, tra cui informazioni rilevanti per il titolare dei buoni, come ad esempio la data di scadenza dei buoni, ovvero quando diventano infruttiferi, la data di prescrizione, i termini di prescrizione e le conseguenze di andare oltre tali termini. In particolare, l’Autorità ha puntato l’attenzione sulla dicitura “capitale investito sempre rimborsabile” a cui però non è associata la data di scadenza e di prescrizione del buono: una dicitura di tale tipo porta a far supporre al titolare che il capitale investito è veramente sempre rimborsabile, un’informazione che non corrisponde a verità.

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Poste Italiane statica: assente campagna informativa a tutela dei risparmiatori

La seconda strada riguarda invece l’immobilismo di Poste Italiane nei confronti di un comportamento abbastanza comune negli ultimi anni, alla luce dei reclami presentati dai vari risparmiatori nell’ultimo quinquennio proprio in merito allo stesso tema, per titoli di differente natura. Poste Italiane avrebbe dovuto lanciare iniziative di comunicazione e informazione a tutela degli interessi dei consumatori-risparmiatori, cosa che non è stata fatta.

Secondo l’avvocato Marta Buffoni, come scritto su Altalex, “va evidenziata la prospettiva in cui si sviluppa l’argomentare del provvedimento”, ovvero il fatto che l’individuazione degli obblighi da parte dell’intermediario ulteriori a quelli che possono essere consultati dalla normativa di riferimento rappresenta un importante trampolino di lancio per regolare in un futuro non molto remoto i rapporti tra investitori ed enti specializzati nella raccolta del risparmio postale.

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La sentenza

La sentenza, infatti, si conclude con la seguente condanna, che sintetizziamo come segue:

  • Poste Italiane ha condotto pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione;
  • Pagamento di due sanzioni amministrative di 560 mila euro e 840 mila euro comminate a Poste Italiane;
  • Comunicazione entro 90 giorni dal Provvedimento delle iniziative volte a orientare una politica informativa trasparente in merito a rimborsabilitĂ , scadenza e termini di prescrizione dei Bfp.

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