Se allo sportello ti hanno detto che il tuo buono fruttifero postale è “prescritto”, la sentenza TAR Lazio n. 15916/2025 ti interessa da vicino. Il Tribunale ha confermato la sanzione Antitrust a Poste per informazioni ambigue o incomplete su scadenza e prescrizione dei BFP “a termine”. Non è un rimborso automatico per tutti, ma è un precedente che pesa in reclami e contenziosi. E in Toscana i casi concreti non mancano.
Indice
Prescrizione BFP: che cosa ha deciso il TAR e perché conta adesso
Il TAR ha respinto il ricorso di Poste e ha confermato integralmente il provvedimento AGCM del 2022: durante il collocamento di molti BFP, la scadenza e le conseguenze della prescrizione non erano spiegate con la dovuta chiarezza. Poste, quando colloca e gestisce buoni, agisce come professionista ai sensi del Codice del Consumo: non basta rispettare le regole di settore, servono diligenza, trasparenza e correttezza informativa. Se l’utente non capisce entro quando chiedere il rimborso, la pratica è scorretta.
Perché tanti buoni sono “caduti” in prescrizione
Su molti titoli compariva la dicitura “a termine” senza indicare una durata esplicita: la scadenza era rinviata a fogli informativi o riferimenti normativi generici. Così migliaia di risparmiatori, spesso nonni o genitori che accantonavano per figli e nipoti, hanno dato per scontata una durata lunga (ad esempio vent’anni). Al momento dell’incasso hanno scoperto che il buono era scaduto anche dopo soli 7 anni e che erano trascorsi 10 anni di prescrizione, con perdita di capitale e interessi.
Ricorda le regole generali: dopo la scadenza il buono non matura più interessi e, trascorsi 10 anni, i diritti si prescrivono. Per i buoni fino al 13/4/2001 le somme prescritte vanno al MEF. Per i cartacei dal 14/4/2001 confluiscono nel Fondo presso il MEF. I dematerializzati alla scadenza vengono rimborsati automaticamente sul conto indicato.
Il caso in Toscana: Grosseto e Lucca
In provincia di Grosseto, Federconsumatori sta seguendo una decina di pratiche di risparmiatori cui è stato negato il rimborso per prescrizione. Le avvocate Emanuela Raponi e Francesca Frosini segnalano BFP “a termine” privi di scadenza sul titolo e, spesso, senza consegna del foglio informativo: una carenza che rende difficile far decorrere correttamente la prescrizione.
Emblematico il racconto di un risparmiatore di Scarlino riportato dal Tirreno: buoni sottoscritti nel 2001 (sette da 1.000.000 di lire e due da 500.000 lire), rassicurazioni informali nel tempo (“non scadono”) e, nel 2020, il rifiuto allo sportello per intervenuta prescrizione di circa 4.131 euro. Il ricorso all’ABF, in quel caso, è stato respinto. Altri casi, invece, hanno avuto esito favorevole: la valutazione resta caso per caso.
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A Lucca è in corso un filone di contenziosi davanti al giudice di pace: uno è già stato definito a fine 2024 a favore di una pensionata di Vorno: per due buoni ventennali da 500 euro l’uno è stato riconosciuto un corrispettivo di circa 3.000 euro più interessi. Altri due pensionati lucchesi hanno acquistato nel 2002 due buoni da 1.000 euro ciascuno, indicati come “a termine” senza però un termine esplicito: al tentativo di incasso nel 2025, si sono sentiti opporre la prescrizione. La nuova sentenza del TAR rafforza la loro posizione, perché richiama Poste a informazioni chiare e avvisi efficaci in prossimità della scadenza.
Cosa fare se il tuo BFP è stato respinto per prescrizione
Metti in fila i documenti (titolo cartaceo o evidenze del dematerializzato, ricevute, eventuali informative, corrispondenza) e procedi per gradi.
- Invia un reclamo scritto a Poste contestando la mancanza di indicazioni chiare su scadenza/prescrizione e l’assenza di avvisi, chiedendo una risposta motivata.
- 2. Fatti assistere da un’associazione consumatori o da un professionista per verificare serie, data di emissione e durata effettiva, nonché la corretta decorrenza della prescrizione.
- 3. Se necessario valuta ABF (tempi e costi contenuti) o l’azione giudiziale: la pronuncia del TAR e i precedenti favorevoli pesano a supporto, specie nei casi con titoli “a termine” privi di scadenza riportata.
Se possiedi BFP ancora in essere, annota scadenza e ultima data utile, valuta la dematerializzazione (per il rimborso automatico) e, in prossimità della scadenza, verifica attivamente con filiale e canali ufficiali lo stato del titolo.
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