Rimborso buoni fruttiferi postali due sentenze favorevoli

Negli ultimi anni, numerosi risparmiatori si sono trovati di fronte al rifiuto di rimborso dei buoni fruttiferi postali da parte di Poste Italiane, a causa della prescrizione decennale. Tuttavia, recenti pronunce dei Tribunali di Palermo e Salerno hanno riconosciuto il diritto al rimborso in casi in cui le informazioni fornite al momento della sottoscrizione erano insufficienti o mancanti.

Rimborso buoni fruttiferi postali: la sentenza del Tribunale di Palermo

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1812 del 24 aprile 2025, ha accolto la domanda di rimborso presentata da due risparmiatori che avevano sottoscritto un BFP cartaceo del valore di 5.000 € nel settembre 2011. Al momento della richiesta di rimborso, nel maggio 2021, Poste Italiane aveva comunicato l’intervenuta prescrizione del diritto.

Il giudice ha rilevato che il buono non riportava indicazioni sulla scadenza o sulla serie di appartenenza e che non era stato consegnato il Foglio Informativo Analitico (FIA) al momento della sottoscrizione. Tali omissioni hanno impedito ai sottoscrittori di conoscere il termine di prescrizione, violando gli obblighi di trasparenza e informazione previsti dalla normativa.

Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che la prescrizione ha iniziato a decorrere solo dal momento in cui i risparmiatori hanno ricevuto informazioni complete, ovvero con la comunicazione del 25 maggio 2021. Pertanto, il diritto al rimborso non era prescritto e la domanda è stata accolta.

Rimborso buoni postali: la sentenza del Tribunale di Salerno

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1423 del 13 marzo 2024, ha affrontato un caso simile riguardante tre buoni fruttiferi postali sottoscritti nel gennaio 2002 per un valore complessivo di 30.000 €. Anche in questo caso, i risparmiatori non avevano ricevuto informazioni adeguate sulla scadenza e sulla prescrizione dei titoli.

Il giudice ha evidenziato che i buoni non riportavano indicazioni sulla durata e che non era stato consegnato il FIA al momento della sottoscrizione. Inoltre, ha sottolineato che l’obbligo di informazione non può ritenersi assolto con la sola pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso dei risparmiatori, condannando Poste Italiane al pagamento del capitale investito e degli interessi maturati.

Le conseguenze per i risparmiatori

Queste sentenze confermano quindi l’importanza degli obblighi di trasparenza e informazione a carico degli intermediari finanziari, tematica abbastanza ricorrente nella giurisprudenza recente del risparmio postale (qui un caso analogo a Vasto). In particolare, evidenziano che la mancata consegna del FIA e l’assenza di indicazioni chiare sulla scadenza dei buoni possono impedire al risparmiatore di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.

In queste circostanze, la prescrizione del diritto al rimborso può considerarsi non ancora decorso, offrendo ai risparmiatori la possibilità di ottenere quanto loro spetta.

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