La liquidazione dei fondi immobiliari è stata oggetto di modifiche, apportate dal Decreto Legge 78/2010 il quale disciplina, tra gli altri provvedimenti, la riorganizzazione del trattamento fiscale sui fondi immobiliari. Il testo modifica parzialmente la normativa precedente, enunciata nel Testo Unico che regola le disposizioni inerenti l’intermediazione finanziaria.

La tassazione sulla liquidazione fondi immobiliari

Il regime di tassazione sulla liquidazione dei fondi immobiliari prevede una sostanziale distinzione tra coloro che detenevano, alla data del 31 dicembre 2010, quote inferiori al 5% e i possessori di percentuali superiori. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la tassazione si attesta nella misura del 5%, calcolata sull’importo medio delle quote, determinato dai rendiconti elaborati dalla Società di Gestione di Risparmio che amministrava il fondo, con riferimento al periodo di imposta 2010. Come base di calcolo vengono presi come riferimento i valori delle quote utili per raggiungere la base imponibile, escludendo in ogni caso eventuali minusvalenze rilevate. La base imponibile è l’ammontare sul quale è calcolata l’imposta sostitutiva da versare dal soggetto che ha acquistato le quote del fondo oggetto di liquidazione.

La modalità di versamento di quanto dovuto prevede due possibilità: la prima riguarda il pagamento dell’imposta da parte della SGR che amministra il fondo, la seconda indica anche l’eventualità che sia l’intermediario che si è occupato del versamento delle quote.

Il pagamento può avvenire in due tranche dello stesso importo, con scadenze fissate 16/12/2011 e 16/06/2012.

Al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria al versamento dell’imposta sostitutiva, il possessore della quota è tenuto ad assicurare la presenza di fondi sufficienti. In caso contrario, i soggetti designati al pagamento per suo conto hanno la facoltà di eseguire una liquidazione parziale, una volta trattenuta la cifra utile per adempiere agli obblighi fiscali.

Nel secondo caso, quello in cui le quote di partecipazione al fondo siano superiori al 5%, è previsto che la SGR trattenga un importo pari al 7%, calcolato sul patrimonio netto del fondo immobiliare, per il versamento dell’imposta. Per i fondi liquidati entro il 31/12/20 le imposte devono essere versate dalle Società di Gestione di Risparmio come segue:

  • acconto del 40% con scadenza 31/03/2012;
  • saldo da versare in due rate dello stesso importo, la prima entro il 31/03/2013, la seconda entro il 31/03/2014.

La legge prevede che la liquidazione, in questi casi, deve essere portata a termine entro il quinquennio successivo a quello in cui è stata deliberata dall’assemblea societaria.

Per quanto riguarda gli eventuali utili del fondo fino alla sua liquidazione, la SGR applicherà un’imposta sostitutiva, nonché l’IRAP con un’aliquota del 7%.

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I fondi immobiliari: trasparenza della tassazione

Al fine di garantire la massima trasparenza della tassazione dei fondi immobiliari, la normativa prevede che le Società di Gestione del Risparmio o altri intermediari che amministrano il fondo sono tenuti a informare i sottoscrittori delle quote circa le modalità di calcolo delle imposte dovute e, nel caso dell’opzione riguardo al soggetto designato al versamento delle imposte, risulti una comunicazione scritta che attesti la scelta effettuata. In tutti i casi, le SGR hanno l’obbligo di invio ai soggetti interessati della quietanza di versamento degli oneri fiscali.